Art. 599 codice penale: Provocazione
“Gentile Avvocatessa,
sono una studentessa universitaria. Qualche giorno fa, in seguito all’affossamento del ddl Zan, ho replicato pubblicamente, in un modo sicuramente abbastanza offensivo, ad un post di una persona che, gioendo per l’esito delle votazioni segrete al Senato, aveva scritto: “Gay dovrebbero darvi fuoco, non vi basta già tutto quello che avete?”. Questa persona poi, leggendo la mia risposta, mi ha contattata e mi ha detto: “inizia a mettere da parte i soldi per ripagarmi”. Sono molto preoccupata ma, allo stesso tempo io, il mio commento non lo voglio eliminare perché quanto ha scritto questa persona è riprovevole. Cosa posso fare?
Grazie,Fede2000″
Cara Federica,
all’art.599 del codice penale è richiamato l’istituto della provocazione e si stabilisce che non è punibile chi ha offeso la reputazione altrui nello stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. È sufficiente quindi che la tua risposta sia stata conseguenza della prima azione a condizione che sussistessero due presupposti fondamentali per l’operatività dell’esimente: il fatto ingiusto altrui e lo stato d’ira conseguente, che implica un’alterazione psichica cui consegue la perdita del controllo di sé stessi per l’indebolimento o la mancata attivazione dei freni inibitori. In questo caso la presenza dello stato d’ira mi pare sussistente in quanto causata da quanto scritto da questa persona che è offensivo e palesemente contrario al principio di eguaglianza e non discriminazione previsto dalla nostra Costituzione. Non credo pertanto tu debba rimuovere il tuo post.
Un forte abbraccio.
Alberta Antonucci