Opere digitali NFT (Non Fungible Token)
“Cara Avvocata,
sono una giovane artista. Sento parlare ultimamente dei quadri NFT (non fungible token ndr) che “non si possono appendere in casa” perché non sono materiali. Vorrei approcciarmi anche io a questa nuova forma d’arte, ma non so come si tuteli l’autenticità di queste opere d’arte digitali. Sono sicure?
Gaia”
Cara Gaia,
Il codice dei beni culturali e del paesaggio impone che al momento della vendita e della consegna di un’opera d’arte vi sia l’accompagnamento di un certificato che ne attesti l’autenticità e la provenienza. Nulla però è previsto dal legislatore in ordine alla formazione di tale certificato, generando non poche questioni dal punto di vista civilistico e penale.
Nel caso delle opere digitali, anche se non tangibili, la creazione e l’associazione delle stesse ai non fungible token, per intenderci, immaginati come un gettone unico e non fungibile, permette di certificare ed autenticare le copie dell’opera rilasciate dall’artista e tracciarne i movimenti, fornendo certezza circa la provenienza e la riferibilità all’autore.
Questo gettone non fungibile si affianca perfettamente, quasi sostituendola, alla certificazione di autenticità, in genere cartacea, dell’opera d’arte che si ha normalmente. Anzi, grazie a questa tecnologia, è possibile avere una maggiore tutela dell’originalità delle opere, con garanzie in termini di autenticità, immodificabilità, tracciamento dei movimenti, con riflessi positivi sul valore delle singole opere e per l’autore.
Un caro saluto,
Alberta Antonucci